NEWS n°03/2020 – APPROFONDIMENTI: Speciale rifiuti (Classificazione Rifiuti – Registro Carico/Scarico – End of Waste)

Tale newsletter si concentra esclusivamente sulla materia dei Rifiuti e in particolare su dei temi per così dire “scottanti” ed estremamente attuali perché oggetto di continue evoluzioni normative e tecniche: la classificazione di un rifiuto, le modalità di rettifica del registro di carico/scarico e la differenza tra rifiuto, sottoprodotto, materia prima seconda e concetto di End Of Waste, rilevante nell’ambito dell’economia circolare.

Tali indicazioni riguardano i seguenti soggetti: Trasportatori/Impianti/Produttori di rifiuti/Laboratori di Analisi Chimiche/Consulenti

  1. Classificazione dei rifiuti
    Le Linee Guida SNPA 24/2020, redatte appunto dal Sistema Nazionale per la Prevenzione dell’Ambiente, hanno l’obiettivo di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti; è lo strumento più aggiornato che fornisce un approccio metodologico utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità. Tuttavia il processo di classificazione non è schematizzabile in maniera rigida e di valenza generale e deve essere conforme ai contenuti della Sentenza elaborata dalla Corte di Giustizia UE del 28 marzo 2019, la quale a tutti gli effetti si inserisce nel quadro normativo generale al pari delle altre fonti primarie e di immediata applicabilità.
    La stessa afferma diversi principi, primo fra tutti il principio di ragionevolezza e la necessità di riferirsi al caso specifico.
    In sintesi bisogna abbandonare un atteggiamento cautelativo ingiustificato e raccogliere informazioni sulla composizione pertinente dei rifiuti e quindi sulla chimica/processo che li genera e/o sulla sostanza/oggetto prima che gli stessi diventino rifiuti (schede di sicurezza, etichetta, etc.).
    Una volta raccolte tali informazioni è possibile valutare se le sostanze identificate sono classificate come pericolose e di conseguenza assegnare loro un’indicazione o più di pericolo. La norma non vincola esclusivamente all’analisi chimica, anzi l’analisi chimica è residuale (è considerata l’ultima opzione praticabile) ai fini della classificazione, pure se è chiaro che questa appare come lo strumento principale che consente di determinare le concentrazioni di sostanze.
    Quanto sopra detto farebbe pensare che le analisi non servano più, ciò è scorretto, piuttosto le stesse dovrebbero essere sempre più mirate e specifiche e finalizzate alla gestione del rifiuto.
    In conclusione è importante che i produttori dei rifiuti in primis e, quindi, a seguire, gli altri attori del sistema (professionisti, laboratori di analisi, etc.) comprendano la portata dei contenuti della sopracitata sentenza e si adeguino di conseguenza.
  1. Registro carico/scarico rettifiche
    Di seguito si riporta un esempio in cui nel registro i carichi non corrispondono agli scarichi:Un produttore registra sul registro di carico e scarico la produzione di 100 kg. di un rifiuto codice Eer 150103. Dopo il conferimento presso un impianto di trattamento, registra lo scarico (quantitativo riportato anche nella sezione 6 del formulario, barrando la casella “peso da verificarsi a destino”). Può accadere che il peso verificato a destino sia superiore o inferiore a 100 kg. In entrambi casi, sarà segnato nelle annotazioni del registro il peso verificato a destino. Si presenta, tuttavia, un problema legato alla rettifica delle giacenze, soprattutto in fase di dichiarazione Mud, dove dovrà essere riportato il peso confermato dall’impianto di destino. Questo creerà una incongruenza con i carichi registrati durante l’anno, che si presenteranno in eccesso o in difetto a seconda dei pesi verificati.Come risolvere quello che potrebbe sembrare un problema? Bisogna agire subito alla ricezione della IV copia. Premesso che il modello di registro attualmente vigente non prevede l’annotazione di registrazioni di rettifica peso, bisogna fare molta attenzione; inoltre il peso del rifiuto prodotto, da indicare nel Mud, è quello accertato dal destinatario e non quello presunto dal produttore.
    Detto ciò il produttore annota sul registro il peso presunto del rifiuto prodotto (pur con la massima accuratezza possibile). Il peso del rifiuto è accertato dal destinatario che lo indica nell’apposita sezione del formulario. Se il produttore riceve la quarta copia del formulario entro i dieci giorni previsti per annotare lo scarico del rifiuto, tale scarico va annotato indicando nella III colonna del registro il peso accertato dal destinatario, altrimenti provvederà ad indicare nella colonna “annotazioni” il peso effettivamente verificato a destino.
  1. Rifiuto/Sottoprodotti/ Materie prime seconde/ End Of Waste
    Il processo produttivo di un’azienda origina scarti, o meglio residui, che possono avere una duplice finalità:
  • possono essere rifiuti, quindi essere smaltiti;
  • possono essere qualificati come sottoprodotto.
    L’ordinamento nazionale disciplina i residui di produzione attraverso la serie di norme relative alla gestione dei rifiuti, ovvero il Dlgs 152 del 2006 e s.m.i.. La norma definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Il concetto del “disfarsi” costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).L’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 definisce le condizioni, che devono sussistere contemporaneamente, per cui un residuo si può considerare un sottoprodotto. Tale articolo è stato riportato per intero all’interno della precedente newsletter “NEWS n°02/2020 – FOCUS TEMI SPECIFICI” del 27/11/2020 in cui è stato affrontato il caso specifico di un’azienda che era stata denunciata per  traffico illecito di rifiuti in quanto non aveva rispettato una delle quattro condizioni contenute nel suddetto articolo.Il termine di Materia Prima Seconda o di Materie Secondarie (MPS) è da considerarsi desueto e non più caratterizzato da una corrispondenza normativa, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”(recepimento della normativa comunitaria dell’ “End Of Waste”). Pertanto il concetto di MPS deve essere sostituito con quello di “End Of Waste” ma nella sostanza rimane lo stesso, infatti si collega all’effettivo reimpiego del materiale (attraversi processi di recupero) che, in assenza di tale requisito, torna ad essere rifiuto.

    In conclusione si possono definire:
    sottoprodotti i residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione, che possono essere legalmente utilizzati in un processo produttivo (terzo o lo stesso di origine), in assenza di trattamenti assimilabili alla gestione dei rifiuti, senza arrecare danni all’ambiente o alla salute umana e rispondenti alle ulteriori particolari caratteristiche previste dalla vigente normativa;
    – le materie prime secondarie o materiali End of Waste (ossia i residui che hanno perso la loro qualifica di “rifiuti”) sono ottenuti esclusivamente mediante processi di recupero presso impianti di gestione rifiuti autorizzati.

A cura di Ing. Ludovica Casaccia


I clienti che hanno bisogno di chiarimenti in merito dovranno mandare una richiesta a informa@gruppobeta.it ponendo un quesito specifico.

 

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.