NEWS n°02/2020 – FOCUS TEMI SPECIFICI – Sostanze “Reach” estremamente preoccupanti – Sottoprodotti e regime di favore – accordo Anci/Conai

La presente edizione ha la particolarità di focalizzarsi su temi/problematiche specifici. In questo numero si parla di: 1. Reach e rifiuti, Ue lancia database “Scip”; 2. Sottoprodotti, regime di favore solo se certezza del riutilizzo; 3. Trovata intesa tra ANCI e CONAI per il rinnovo degli allegati relativi alle filiere carta e cartone, acciaio e vetro.

Tali indicazioni riguardano i seguenti soggetti: Impianti/Produttori di rifiuti/Produttori di sostanze pericolose.

  1. Database “Scip”
    L’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa) con un comunicato stampa pubblicato il 28 ottobre 2020 ha reso noto l’utilizzo che dal 5 gennaio 2021 da parte delle aziende del Database “Scip” produttrici di articoli contenenti sostanze “Reach” estremamente preoccupanti, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, immesse sul meracto UE.
    L’obiettivo del database “Scip” (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products”), istituito dalla direttiva “economia circolare” 2018/851/Ue attraverso l’integrazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, è quello di assicurare che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (“Substances of Very High Concern” o “Svhc”) siano messe a disposizione di consumatori e operatori del settore rifiuti, lungo l’intero ciclo di vita di prodotti e materiali.
    I consumatori e gli operatori dei rifiuti potranno accedere ai dati a partire da febbraio 2021.
  1. Sottoprodotto, regime di favore (Ordinanza Corte di Cassazione 21 ottobre 2020 n. 29021)
    Il testo unico ambientale, D. Lgs. n. 152/06,  all’art. 184-bis, individua e definisce i sottoprodotti come sostanze ed oggetti che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti.
    Di seguito si riporta integralmente l’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06:
    “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’ articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
    a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
    c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
    d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”
    Se manca anche una sola delle condizioni sopra elencate, lo scarto di produzione deve essere assoggettato alla disciplina dei rifiuti, pena il rischio di pesanti sanzioni.
    Con il presente articolo si intende ribadire la definizione di “Sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 alla luce dell’Ordinanza n. 29021 emessa dalla Corte di Cassazione il 21/10/2020 la quale ha precisato che i sottoprodotti sono quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa la destinazione al riutilizzo, necessaria per godere dell’esclusione dal regime dei rifiuti (il cosiddetto “regime di favore”).
    La suddetta Ordinanza ha condannato la titolare di un’azienda per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi per non aver rispettato i requisiti dell’art. 184-bis e in particolare di non aver reso nota la tracciabilità e l’uso legale del potenziale sottoprodotto “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi”; tale mancanza rende applicabile la normativa sui rifiuti e quindi le sanzioni per smaltimento illecito.
  1. Accordo Anci/Conai del 30 ottobre 2020
    Rinnovati i tre allegati relativi alle filiere carta e cartone, acciaio e vetro, nell’ambito dell’ Accordo Quadro ANCI CONAI 2020 – 2024: a darne notizia è il presidente del CONAI in una lettera inviata all’Anci. Non è stato invece possibile per il momento rinnovare i protocolli per le restanti filiere di legno, alluminio e plastica.
    Per queste ultime tre filiere – evidenzia la lettera – è necessaria una nuova proroga, che per il Conai potrebbe essere fissata propongo al 22 dicembre 2020, ferme le condizioni previste negli Allegati Tecnici dell’Accordo Quadro 2014-2019, compresi i parametri per l’assegnazione delle fasce qualitative e i corrispettivi spettanti ai Comuni o ai loro delegati per il conferimento dei rifiuti di imballaggio al Sistema CONAI.

Per maggiori informazioni: http://www.anci.it/trovata-intesa-per-il-rinnovo-degli-allegati-relativi-alle-filiere-carta-e-cartone-acciaio-e-vetro/

A cura di Ing. Ludovica Casaccia


I clienti che hanno bisogno di chiarimenti in merito dovranno mandare una richiesta a informa@gruppobeta.it ponendo un quesito specifico.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.